Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, con la Sentenza n. 46624 del 24/11/2015, hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato.
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