Il comportamento del contribuente che si rifiuta di mostrare parte dei documenti richiesti, senza provare il caso fortuito né la semplice negligenza, legittima l’atto impositivo.
La documentazione intenzionalmente occultata da un imprenditore durante la verifica fiscale non è utilizzabile a suo favore in sede amministrativa o contenziosa.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8359 del 14 aprile, ribadisce il principio della rilevanza del dolo nel rifiuto di esibizione di registri e scritture contabili.
I fatti
Sulla base di un verbale redatto dalla Guardia di finanza, l’ufficio ha accertato maggiori Irpeg e Irap, per l’anno 2000, nei confronti di una società per azioni esercente attività di vendita di accessori per computer e articoli per ufficio.
L’avviso induttivo era stato emesso ex articolo 39, comma 2, lettera c), Dpr 600/1973, a seguito del rifiuto di esibizione del terzo, depositario della documentazione della contribuente e indicato da quest’ultima nel corso del primo accesso.


