È possibile tener conto della rilevanza dei movimenti effettuati sui conti di soggetti diversi dal destinatario della rettifica, ogniqualvolta risulti la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la riferibilità delle operazioni all’interessato.
È quanto ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza 13 settembre 2006, n. 19609, ha ribadito un principio ormai consolidato.


