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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE, ISTRUZIONI PER L’USO

Acconto Irap di novembre piu’ leggero per tutti, obbligo di dichiarazione sostitutiva per chi ha fruito o intende fruire degli aiuti previsti dal cuneo fiscale, alternativita’ tra le nuove deduzioni introdotte con la finanziaria 2007 e quelle preesistenti, estensione del cuneo alle banche e per le holding inclusione delle partecipazioni nel nuovo pro rata di deducibilita’ degli interessi passivi ai fini Irap. L’agenzia delle Entrate con una circolare detta le regole per l’applicazione delle norme che hanno ridotto la base imponibile Irap.
Deduzioni – viene offerta al contribuente la possibilita’ di scegliere autonomamente, con riferimento a ciascun dipendente, se beneficiare delle nuove deduzioni introdotte con la finanziaria 2007 o di quelle preesistenti integrate con la deduzione per incremento occupazionale di lavoratrici svantaggiate. Sempre in materia di deduzioni viene stabilito che la deduzione base prevista dal cuneo (5.000 euro per dipendente) e’ alternativa alla deduzione maggiorata (10.000 euro) di cui si puo’ usufruire nelle aree svantaggiate. La scelta puo’ essere operata da parte del datore di lavoro relativamente a ciascun lavoratore. In pratica viene precisato che non vi e’ obbligo di effettuare una scelta valida per tutti i dipendenti. La circolare illustra anche la modalita’ di funzionamento della nuova deduzione a favore dell’aumento di occupazione delle lavoratrici svantaggiate.
Dichiarazione sostitutiva – i soggetti che intendono fruire della deduzione maggiorata prevista dal cuneo devono presentare obbligatoriamente una dichiarazione sostitutiva utilizzando l’apposito modello approvato con
provvedimento del direttore dell’Agenzia. I contribuenti che gia’ in sede di primo acconto hanno usufruito della deduzione maggiorata dovranno presentare tale dichiarazione entro il 20 novembre.
Pro rata – la deducibilita’ degli interessi passivi relativamente a banche, intermediari e holding industriali, viene limitata attraverso il meccanismo del pro rata ai soli interessi riferibili all’attivita’ tipica. Cio’ significa che nel rapporto di deducibilita’ non saranno contenute al numeratore attivita’ non tipiche. La circolare attraverso appositi prospetti di raccordo chiarisce le modalita’ di applicazione del pro rata per tutti i contribuenti interessati. Viene ricordato inoltre che ai fini dell’acconto di novembre occorrera’ obbligatoriamente tener conto della nuova base imponibile determinata con il meccanismo del pro rata. Relativamente alle holding industriali la circolare fa proprio il contenuto del comunicato emanato dal ministero dell’Economia il 16 luglio scorso che migliora il rapporto di deducibilita’. Si conferma che nel pro rata patrimoniale previsto dalla norma sulla deducibilita’ degli interessi passivi il valore di bilancio delle partecipazioni figura sia al numeratore che al denominatore del rapporto.
Versamenti – in sede di secondo acconto Irap previsto entro novembre tutte le imprese interessate potranno calcolare gli importi da versare tenendo conto della riduzione della base imponibile prevista dal cuneo fiscale.
Consulta la Circolare 61 nel testo integrale.

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