In pendenza di un ricorso per concordato preventivo, ordinario o con riserva, il fallimento del debitore (su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero) può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli art. 162, 173, 179 e 180 l. fall., peraltro non sussistendo una pregiudizialità tecnico-giuridica tra le due procedure, talché la dichiarazione di fallimento non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 15-05-2015, n. 9935 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


