La competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, anche quando e’ determinata da ragioni di connessione, deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione, e quindi – non potendo aversi riguardo all’istanza del p.m. che costituisce un atto svincolato da parametri formali di individuazione precisa del fatto o dei nessi tra i vari fatti oggetto di indagine – facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilita’ delle originarie ipotesi di connessione (fattispecie in cui la corte ha ritenuto la sussistenza dell’unicita’ della competenza in relazione a piu’ fatti, distanziati nel tempo e riferiti a soggetti diversi, ma indicati nelle denunce come tra loro concatenati e convergenti verso un fine comune).
Fonte: Cass. pen., sez. I, 20-06-2014, n. 52541 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


