Con il parere n. 20 del 9 aprile 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che i ricercatori universitari, anche con qualifica di Professori Aggregati e 5 anni di insegnamento non possono essere iscritti di diritto all’Albo degli Avvocati.
L’Art. 2, comma 3 nuova Legge Professionale Forense, infatti, consente l’iscrizione di diritto ad un albo circondariale “solo ai professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche” e non a ricercatori confermati, né a professori aggregati, che assumono tale qualifica “non in modo stabile, ma subordinatamente all’eventuale conferimento di incarichi di insegnamento”.


