La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 1354/27 dell’8 aprile 2016 si e’ espressa relativamente ad un caso di un contribuente che, in seguito al giudizio sfavorevole presso la CTR di Palermo, chiedeva la revocazione della sentenza emessa sostenendo che la decisione fosse viziata da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 co. 4 c.p.c..
Nel caso di specie, infatti, secondo il ricorrente, il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto non allegato in atti il verbale di contraddittorio. Il collegio, nel respingere la richiesta di revocazione della sentenza, sostiene che la stessa era fondata su un percorso motivazionale coerente e che in nulla sarebbe stato influenzato dal rilevato errore. A sostegno della propria tesi i giudici citano anche la recente sentenza della Suprema Corte n. 17513/2015, dalla quale si evince che l’errore di fatto idoneo a costituire vizio revocatorio debba consistere in una svista o in un errore materiale decisivo, che non debba cadere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
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