Il Tribunale di Piacenza (sentenza 23.12.2014 n° 928) ha affermato che secondo la nuova formulazione dell’art. 67, comma 3, L.F., in riferimento alle revocatorie di rimesse bancarie non opera piu’ la distinzione tra conto scoperto e conto passivo e tra funzione ripristinatoria e solutoria; l’unico criterio e’ costituito dal rientro finalizzato a ridurre l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
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