Il Consiglio nazionale dei ragionieri, congiuntamente a quello dei dottori commercialisti, ha diffuso un documento di osservazioni sulle modifiche alla legge fallimentare (rd 16 marzo 1942 n. 267).
Più precisamente in riferimento all’individuazione dei soggetti che possono essere chiamati a svolgere l’incarico di curatela si è ampliato il novero dei soggetti che possono accedere all’incarico di curatore fallimentare.
Si è posta l’attenzione sul potere, già in sede di esame del passivo, in capo ai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti insinuati, di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore (nuovo art. 37-bis).
Sul punto si è evidenziata la necessità di prevedere con riguardo a tale richiesta, quantomeno una maggioranza qualificata (i due terzi dei crediti ammessi al passivo) in luogo della maggioranza semplice attualmente prevista nell’art. 37-bis.


