In merito all’applicazione della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, la circolare dell’Agenzia Entrate numero 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che, “qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, relativamente a tali operazioni trovera’ applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalita’ antifrode, costituisce la regola prioritaria“.
Anche qualora un esportatore abituale riceva dai fornitori fatture ove non sia facile scindere (anche per ragioni di formulazione del contratto) la parte soggetta al regime del reverse charge da quella soggetta all’applicazione dell’IVA nelle modalita’ ordinarie, dovra’ procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.


