La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con la Sentenza del 17-07-2015 n. 4242/22, ha stabilito che la dichiarazione di successione, in quanto dichiarazione di scienza, se affetta da errori è emendabile e retrattabile, anche dopo la notificazione dell’avviso di liquidazione, quando da tali errori possa derivare, per il dichiarante, l’assoggettamento a oneri contributivi maggiori.
La sentenza ha riguardato un contenzioso relativo alla modificabilità del valore dell’asse ereditario nella dichiarazione di successione integrativa. Nel caso di specie la dichiarazione integrativa non modificava il valore dell’asse ereditario, ma prevedeva soltanto una diversa ripartizione dei beni tra gli eredi; l’Ufficio, non tenendo conto del fatto che il valore dell’asse deve essere ricondotto a quello del momento in cui si è aperta la successione, ha basato il proprio avviso di liquidazione sul "valore nel frattempo attribuito a tali beni".
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