Per valutare la condotta di un avvocato, che, durante la prova per l’esame di abilitazione all’esercizio professionale, si sia introdotto nell’aula per agevolare uno dei candidati, occorre considerare, alla stregua del principio del favor rei, applicabile anche ai procedimenti disciplinari in corso, in base all’art. 65 l. 31 dicembre 2012 n. 247, l’art. 72 del nuovo codice deontologico (che prevede la pena edittale della sospensione dalla professione per un periodo compreso fra due e sei mesi, inferiore alla comminata cancellazione dall’albo) e qualificare esattamente il comportamento dell’incolpato ai fini della rideterminazione della sanzione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 16-02-2015, n. 3023 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


