Cassazione, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 297.
La Cassazione ha stabilito che la responsabilita’ dell’avvocato puo’ essere riconosciuta soltanto quando il cliente avrebbe potuto ottenere effettivi vantaggi se il professionista avesse tenuto un comportamento diligente.
Nel caso specifico oggetto della sentenza l’avvocato non aveva azionato un diritto successivamente caduto in prescrizione, in relazione a un sinistro stradale.


