In virtù del generale dovere di sicurezza incombente ai sensi dell’art. 2087 c.c. (da interpretarsi in conformità con gli art. 32 e 41 Cost.), è addebitabile al datore di lavoro la responsabilità per il danno occorso al lavoratore che appaia causalmente riconducibile, in mancanza di prova contraria, all’assenza di misure di prevenzione c.d. «innominate», le quali, ancorché non espressamente imposte dalla legge, siano suggerite dagli standard di sicurezza normalmente osservati o da conoscenze sperimentali o tecniche (nella specie, la Suprema corte ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità fra la rapina perpetrata ai danni di un casello autostradale e l’infarto al miocardio occorso al casellante, atteso che la società resistente non aveva fornito strumenti idonei ad accrescere il livello di sicurezza dell’ambiente di lavoro, quali vetri blindati, telecamere a circuito chiuso, ecc.).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 05-01-2016, n. 34 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


