Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarita’ della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di liberta’.
Cass. pen., sez. I, 16-12-2013, n. 24937 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


