L’omissione del “resoconto” realizza, al più, un vizio sanabile, che non può essere fatto valere dal destinatario: si tratta di un adempimento che esula dal suo interesse.
Poiché per la notificazione postale diretta degli atti tributari è consentita l’adozione di modalità meno formali rispetto a quelle proprie degli atti giudiziari, la mancata apposizione della relata di notifica comporta mera irregolarità e non già inesistenza della notifica stessa.
Questo, in sintesi, l’insegnamento della Cassazione nella sentenza 15317/2014, ove è stato anche precisato che il vizio in questione non può essere fatto valere dal destinatario, trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse.
La vicenda di merito
Un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento, con la quale gli era stata richiesta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, maggiori Irpef e Ilor per l’anno 1995, deducendo l’inesistenza e/o nullità della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto e l’intervenuta decadenza dalla possibilità di esercizio del potere impositivo.


