L’accordo contrattuale con il quale un imprenditore assegna a uno dei propri discendenti il patrimonio aziendale porta con sé la necessità di affrettare l’individuazione del regime fiscale applicabile all’operazione.
Attualmente è primo comma dell’articolo 58 del Tuir a disciplinare l’ipotesi di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito.
Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa poichè l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.


