La Ctr ha l’onere di vagliare tutti gli elementi acquisiti dall’Amministrazione finanziaria: una contabilità apparentemente ineccepibile può nascondere sostanziali manipolazioni.
Il giudice di merito non può annullare l’avviso di accertamento induttivo sulla base della regolarità formale delle scritture contabili, avallata dal commissario giudiziale, ma deve effettuare una valutazione complessiva sull’attendibilità della contabilità anche mediante l’approfondimento delle singole contestazioni dell’ufficio.
Questo il principio rigoroso affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 3279 del 19 febbraio 2016.
I fatti
Con avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1998, ai fini Irpeg, Iva e Irap, l’ufficio ha rideterminato induttivamente il reddito di una Srl in liquidazione, esercente attività di lavori generali di costruzione di edifici e ingegneria civile, ammessa al concordato preventivo.


