L’Agenzia delle Entrate, prima di avviare le attività di controllo finalizzate alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, ha chiesto al Garante Privacy una verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati.
Il Garante, come precisato nel parere del 21 novembre 2013, ha escluso che il trattamento in esame sia fondato unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali di cui all’art. 14, comma 1 del Codice, in quanto viene sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del procedimento di accertamento, prima dell’adozione dell’atto.
Il Garante ha tuttavia prescritto all’Agenzia delle entrate di adottare, prima dell’inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
Con la circolare n. 6/E del 11 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni operative in materia di redditometro dettate con la circolare n. 24 del 31 luglio 2013.
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