L’articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede che “in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”.
La circolare n. 2/E del 2006, recependo l’evoluzione dell’orientamento della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze n. 10860 e n. 10862 del 23 maggio 2005), ha chiarito che il criterio catastale di cui al citato articolo 11 trova applicazione sia nel caso di locazione ad uso abitativo, sia nel caso di locazione ad uso diverso.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’IRES e dell’IRAP, gli immobili di interesse storico e/o artistico posseduti dalle Società, non rientrando nella categoria degli immobili c.d. “patrimoniali”, devono concorrere al reddito secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II del TUIR che caratterizzano il reddito d’impresa.
Per la determinazione del reddito dei predetti immobili detenuti da soggetti in regime di impresa, non risulta quindi applicabile il criterio catastale di cui all’articolo 11, comma 2 della legge n. 413 del 1991.


