L’anomala situazione commerciale giustifica la rettifica sulla base di sole presunzioni semplici, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
In mancanza di idonea documentazione probatoria, l’irragionevolezza economica del comportamento del contribuente/imprenditore che affermi, per più anni, di aver chiuso l’esercizio in perdita o di avere sostenuto costi sproporzionati ai ricavi, rappresenta un comportamento commerciale anomalo, contrastante con il principio di ragionevolezza, non essendo conforme a logica e esperienza impostare o proseguire l’attività secondo criteri antieconomici o poco vantaggiosi, se non addirittura dannosi.
In presenza di tali elementi, quindi, l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a presumere che il contribuente abbia, in realtà, prodotto più redditi di quelli dichiarati e a recuperare, in via induttiva, le relative imposte, a nulla rilevando la circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute.
Così si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 24313 del 14 novembre, che ha respinto il ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza di appello con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli aveva confermato l’accertamento induttivo emesso dall’ufficio finanziario.


