In base all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100 per cento, entro il 16 dicembre di ciascun anno.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109/E del 10 dicembre 2014, in riferimento alle modalità di determinazione dell’importo da versare con F24, ha fornito alcuni chiarimenti.
In particolare ha specificato che, nel conteggio dei versamenti effettuati negli undici mesi del 2014, l’intermediario non dovrà includere anche l’imposta sostitutiva pagata per affrancare i valori al 30 giugno 2014 per le attività finanziarie detenute nell’ambito di rapporti in regime di risparmio amministrato.
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