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Recupero credito estero: la richiesta non può essere esperita dopo 5 anni dalla formazione del titolo esecutivo

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 101/34 del 27 gennaio 2016, si e’ espressa in merito alla possibilità di richiesta di recupero del credito estero stabilendo che, la stessa, non può essere esperita dopo 5 anni dalla formazione del titolo esecutivo nello stato richiedente.

Nel caso di specie il pagamento delle imposte è stato richiesto, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 76/308/CE, dall’autorità fiscale tedesca, mentre l’attività di riscossione risulta azionata in applicazione della normativa interna ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 69. Infatti risulta che il titolo esecutivo è stato formato dall’ufficio Finanziario tedesco nel 2000 e che la richiesta di recupero del credito è stata formulata in data 15 aprile 2010, in violazione dell’art. 8 del D. Lgs. 69/2003 in base al quale "l’assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni".

Clicca qui per accedere al testo integrale della sentenza.

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