Il pagamento degli importi dovuti e risultanti dagli avvisi bonari entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso medesimo consente al contribuente di avvalersi della riduzione ad un terzo (in caso di controllo automatico ex art. 36-bis) o a due terzi (in caso di controllo formale ex art. 36-ter) della sanzione.
Ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1 del medesimo D. Lgs. 462/1997 le somme dovute ed emergenti da avvisi bonari possono essere rateizzate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Il comma 4 prevede invece che comportino la decadenza della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni in misura piena e interessi dovuti:
- il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- il mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Nel caso in cui il contribuente abbia omesso il pagamento di una rata diversa dalla prima potrà però procedere entro il termine di scadenza della rata successiva al ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 472/1997.
In ogni caso il versamento della rata entro il termine suddetto di fatto evita di per sé la decadenza dal beneficio della rateazione ma comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle sanzioni e interessi calcolati in base a quanto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs 471/1997.


