L’omessa risposta e la mancata esibizione delle scritture contabili possono intralciare o addirittura bloccare l’attività di verifica dei redditi da parte dell’ufficio.
Con l’ordinanza n. 26150 dello scorso 21 novembre, la Corte suprema ha affermato la legittimità dell’accertamento induttivo emesso dall’ufficio quando il contribuente, convocato con questionario per l’esibizione della documentazione contabile, non ottempera alla richiesta.
Ciò in quanto l’omessa risposta al questionario e la conseguente mancata esibizione delle scritture contabili impediscono, o comunque ostacolano, la verifica dei redditi da parte dell’ufficio.
In aggiunta, la Corte ha precisato che tale comportamento è di per sé suscettibile di ingenerare un sospetto sull’esistenza e attendibilità delle scritture stesse e costituisce una presunzione "grave", idonea a legittimare il ricorso al metodo induttivo, di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973.


