La violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con esse, ma provoca l’insorgenza di danno comunitario, il risarcimento del quale, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro, va ragguagliato in via tendenziale ai parametri fissati dall’art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604, apparendo, invece, improprio il ricorso in via analogica sia al sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall’art. 32 l. n. 183 del 2010, sia al criterio previsto dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 30-12-2014, n. 27481 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


