Con Sentenza n. 12258 del 31 marzo 2026 la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha chiarito che, nel processo penale, le associazioni e federazioni sportive, comprese quelle dilettantistiche, possono essere chiamate a rispondere civilmente per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni.
Secondo di giudici, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. può configurarsi anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un compenso tra le parti. Ciò che rileva, infatti, è l’esistenza di un accertato un “nesso di occasionalità necessaria” tra l’attività svolta dal soggetto e l’illecito.