E non è tutto. La Cassazione affronta anche un altro argomento, ribadendo che la sanatoria cancella i debiti del contribuente, ma non incide sui crediti contestati dall’Agenzia.
Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi hanno, normalmente, valore indiziario, dovendo essere vagliate dai giudici in concorso con altri elementi. Tuttavia, quando hanno natura confessoria, le stesse integrano una prova presuntiva dotata dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, e sono idonee, da sole, a sorreggere la motivazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, il condono fiscale, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 289/2002, non inibisce il Fisco dal potere di accertare l’inesistenza del diritto al rimborso, in quanto la sanatoria cancella i debiti del contribuente, ma non incide sui crediti dello stesso, i quali restano soggetti alla normale contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Sono questi i principi che emergono dalla sentenza 27314 del 23 dicembre scorso della Cassazione, conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La vicenda processuale
In seguito a un verbale della Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società di persone un avviso di rettifica, con il quale recuperava alcune somme già rimborsate a titolo di credito Iva e negava un rimborso infrannuale non ancora eseguito.


