Qualunque sia la procedura con cui l’amministrazione finanziaria proceda alla verifica sul campo dell’attività del contribuente, sia essa denominata accesso, ispezione o verifica, questa deve sempre concludersi nella redazione di un processo verbale nel quale devono dettagliatamente riportarsi i fatti, le eventuali violazioni contestate e le considerazioni del soggetto sottoposto a verifica.
In caso contrario, il comportamento dell’ufficio finanziario che omette la redazione del processo verbale di constatazione, impedisce al contribuente di esercitare il diritto alla difesa riconosciuto dallo Statuto del contribuente, nel quale pur non prevedendosi una specifica sanzione per tale omissione, è pacifico che ne derivi la nullità dell’atto impositivo scaturente dall’ispezione contestata, a nulla valendo a titolo di sanatoria che l’atto sia stato impugnato presso il giudice tributario.
È quanto ha affermato la prima sezione della commissione tributaria regionale per la regione Sardegna (sez. di Cagliari), nella sentenza n.55/1/2005.


