L’esenzione dal tributo per le ditte di trasporto non va estesa alle aziende che noleggiano il furgone e lo “tappezzano” con il loro logo per incrementare le vendite dei loro prodotti.
E’ tenuta al versamento dell’imposta sulla pubblicita’ la ditta che espone il suo logo sui veicoli presi a noleggio per la distribuzione dei propri prodotti.
E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 2631 dell’11 febbraio 2015, la quale ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento per il recupero a tassazione del tributo nei confronti di una societa’ che aveva posto il proprio marchio sulle fiancate di alcuni automezzi noleggiati e utilizzati per trasportare la merce prodotta.
La vicenda
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta 2003, con il quale veniva recuperata a tassazione l’imposta di pubblicita’ relativa ad automezzi presi a noleggio e utilizzati dalla contribuente per trasportare propri prodotti e nelle cui fiancate era esposto il logo dell’azienda.


