L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha emanato la norma di comportamento n.192, concernente il momento di emissione delle note di variazione IVA nelle procedure concorsuali.
La norma esprime un importante principio: “Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una nota credito ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura. L’emissione della nota di variazione, ai fini IVA, puo’ coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall’articolo 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986.”


