Il comma 5 dell’articolo 17, DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 prevede che “Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”.
Da oggi, 31 ottobre 2013, scatta l’obbligo di invio tramite posta elettronica certificata (PEC) per le procedure concorsuali relative a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
La domanda deve essere debitamente sottoscritta dalla parte personalmente, senza necessità dunque di patrocinio legale e deve contenere, inoltre, l’indirizzo di posta elettronica certifica al quale il ricorrente vuole ricevere tutte le comunicazioni successive.


