Circolare Agenzia Entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016.
Per effetto di quanto dispone il nuovo art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in caso di procedura concorsuale, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste l’obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento in capo al debitore. La procedura non è quindi tenuta al versamento della relativa imposta.
Gli accordi di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis, nonché il piano attestato di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) della legge Fallimentare, non vengono però classificati tra le procedure concorsuali.
Pertanto, in questi casi, il cessionario o committente è tenuto a registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Il cessionario o committente deve quindi ridurre la detrazione originariamente effettuata (registrando la nota di credito ricevuta) e versare la relativa imposta all’erario.


