Tra gli adempimenti che, in base a quanto prevede la Legge Fallimentare, sono a carico di curatori fallimentari, commissari giudiziali e commissari liquidatori, vi e’ l’invio delle comunicazioni ai creditori in sede di fallimento (art.92), concordato preventivo (art.171) e di liquidazione coatta (art.207).
Nel caso in cui il creditore della procedura sia l’Agenzia Entrate, e’ la Direzione Provinciale l’ente preposto alla ricezione di tali comunicazioni e designato ad assolvere gli adempimenti a carico dei creditori.
Nonostante quanto previsto pero’, si e’ rilevato che molti professionisti curatori fallimentari, commissari giudiziali e commissari liquidatori abbiano continuato ad inviare le comunicazioni in questione alla Direzione Centrale dell’Agenzia Entrate, che poi doveva a sua volta ritrasmettere le stesse alle rispettive Direzioni provinciali competenti, con una inutile allungamento dei tempi e appesantimento della procedura.
Per ovviare a questo inconveniente, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 72/2013, indica come mezzo privilegiato per le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 della Legge Fallimentare, l’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente “in base al domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa”.


