Il trattamento fiscale dell’acquisto del contratto di leasing è disciplinato dal punto di vista del cedente ma non dall’acquirente.
L’art. 88 comma 5 del TUIR stabilisce l’emersione di una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene ceduto con il contratto al netto dei canoni ancora da pagare che vanno attualizzati alla data di cessione del contratto.
Per l’acquirente del contratto invece non vi alcuna norma che disciplini il corretto trattamento.
Forse una soluzione viene proposta sia dalla nota della DRE Emilia Romagna del 4 maggio 1999 che dalla norma comportamentale ADC n. 141.


