La privacy non ostacola la procedura di licenziamento collettivo.
Il datore di lavoro che procede alla individuazione dei lavoratori interessati deve fornire una dettagliata indicazione delle modalità che ha seguito nell’applicare i criteri di scelta previsti dalla legge 223/1991.
E per la comunicazione e la diffusione dei dati dei lavoratori posti in mobilità, anche se di natura sensibile, non è necessario acquisire il consenso degli interessati né un’autorizzazione del garante della privacy.
Lo precisa il ministero del lavoro nella nota n. 5818 di ieri.
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