Va cassata la sentenza di merito che, sulla scorta della normativa di settore (individuata in una circolare dell’Isvap), abbia escluso che l’assicuratore fosse obbligato, nei confronti del contraente di una polizza di assicurazione sulla vita, a fornire un’informazione esaustiva, chiara e completa, nonché a proporgli polizze utili, com’è dato desumere dalla generale normativa codicistica e dai principî di buona fede e correttezza.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 24-04-2015, n. 8412 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


