Va confermata la pronuncia di merito che, ai fini della segnalazione alla centrale rischi di una posizione a sofferenza:
a) abbia ritenuto che il presupposto, ricavabile dalle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia, secondo cui il cliente deve versare in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, fa riferimento a posizioni che, quantunque non implichino la totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico-finanziario del debitore e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto;
b) abbia affermato che la previsione di una possibile rimozione della difficoltà riscontrata non esclude che il rischio sia qualificabile come sofferenza.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 29-01-2015, n. 1725 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


