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Prestazioni di familiari o parenti nell’ambito di imprese artigiane, commerciali e agricole: chiarimenti

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva segnala che e’ stata pubblicata, nella sezione ‘Normativa’, la Circolare del 10 giugno 2013 relativa all’impiego di parenti e familiari nell’ambito delle imprese artigiane, commerciali e del settore agricolo.
La circolare e’ stata emessa in seguito a richieste di chiarimenti in proposito da parte di professionisti e associazioni di categoria, nonche’ da parte del personale ispettivo, al fine di ottenere una più chiara interpretazione della disciplina che regola le prestazioni occasionali fornite da familiari o parenti nell’ambito di realtà imprenditoriali dei settori di artigianato, agricoltura e commercio che, in quanto titolari di altro rapporto di lavoro e "non svolgendo tale attività in modo prevalente e continuativo", sarebbero esenti da obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente.

Nella circolare si esamina inizialmente il quadro normativo, partendo dalle prestazioni rese da pensionati, che sono da ricondurre all’ambito di prestazioni occasionali in quanto non possono garantire un impegno continuativo e, di conseguenza, sono escluse dall’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale.
Il personale ispettivo deve quindi considerare le prestazioni da parte di pensionati, parenti o familiari come "collaborazioni di tipo gratuito tali da non richiedere l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, ne’ da ricondurre alla fattispecie della subordinazione". Lo stesso vale per le prestazioni di familiari che svolgano un lavoro a tempo pieno da altro datore di lavoro e che non possano dunque garantire il carattere di continuità della prestazione presso l’azienda del familiare.

Alla luce delle affermazioni di cui sopra la circolare in questione chiarisce poi parametri e casistiche utili al "riscontro dell’occasionalità nelle collaborazioni familiari", fornendo indicazioni di carattere tecnico al fine di "orientare la valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse degli obblighi previdenziali" . Per maggiori informazioni e per leggere la circolare clicca qui.

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