Per provare l’avvenuto adempimento, basta il documento di accettazione del piego e non la sua successiva ricezione, non essendo richiesto l’inoltro con avviso di ricevimento.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata postale risultante dall’apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’invio, opera una presunzione di recapito del piego a cura del servizio postale universale mentre, con riguardo al contenuto del piego stesso, sussiste una presunzione semplice a favore del mittente che presenta in giudizio la copia, anche informale, del documento spedito.
Cosi’ si e’ espressa la Cassazione con la sentenza n. 991 del 21 gennaio 2015, confermando un principio di indubbia valenza generale.
La vicenda
L’11 luglio 1995 veniva dichiarato il fallimento di una societa’ e il successivo 10 novembre il curatore spediva al competente Centro di servizio un piego postale contenente, a suo dire, la dichiarazione dei redditi per il periodo precedente al fallimento.
Poiche’ nel corso di successive verifiche emergeva che per l’esercizio 1995 la dichiarazione fiscale non era presente in Anagrafe tributaria, l’ufficio, tra l’altro, irrogava la sanzione prevista per omessa presentazione del documento e recuperava altresi’ maggiori imposte.


