Le somme corrisposte a titolo di premio per il miglioramento della qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica devono considerarsi fuori dall’ambito applicativo dell’Iva perché rappresentano delle erogazioni di denaro che non sono considerate cessioni di beni, lo ha stabilito la risoluzione n. 89 deil’8 maggio dell’Agenzia Entrate.
L’orientamento giunge in un momento in cui diverse verifiche dell’Amministrazione finanziaria contestano il mancato assoggettamento ad imposta di premi se contributi erogati nell’ambito della distribuzione di beni e servizi.


