L’art. 32, comma 1, n. 2), d.p.r. n. 600/73 prevedeva che i prelevamenti dal conto corrente del professionista e dei lavoratori autonomi presupponessero maggior reddito ove non giustificati. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, questa presunzione e’ stata dichiarata incostituzionale.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 12021 del 10 giugno 2015 ha confermato che, tali prelevamenti, non possono essere considerati ricavi in nero.
E’ quindi illegittimo l’accertamento di maggior reddito nei confronti del lavoratore autonomo basato sulla presunzione secondo cui i prelevamenti non giustificati dal conto corrente bancario corrispondono automaticamente a un costo a sua volta produttivo di un ricavo.


