Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere 19 novembre 2014 n. 99, ha risposto al Quesito n. 454, presentato dal COA di Milano, che chiedeva se, ai fini dello svolgimento della pratica forense, l’avvocato facente parte di una Avvocatura comunale o di altro ufficio legale, pubblico o privato, comunque iscritto all’Elenco speciale iscritto all’Albo, potesse essere equiparato ad un avvocato del libero foro.
Ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. b) della legge n. 247/12, il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico “non puo’ essere svolto per un periodo superiore a dodici mesi”.
Cio’ consente di escludere, per il profilo che qui rileva, l’equiparazione degli avvocati iscritti all’Elenco speciale annesso all’Albo a quelli del libero foro, presso i quali, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 6, puo’ essere svolto l’intero periodo di pratica.


