È incostituzionale l’art. 26 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011 n. 214, nella parte in cui stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 1 bis, l. 7 aprile 1997 n. 96 e all’art. 52 ter, commi 1 e 1 bis, d.leg. 24 giugno 1998 n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 05-11-2015, n. 216 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


