Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 3 del 21 marzo 2016, ha fornito chiarimenti alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza in merito alle modalita’ ed alle tempistiche di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto stabilito dall’art. 28 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che, per tali imprese, il datore di lavoro sia tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attivita’.
Il Ministero del Lavoro specifica che tale obbligo non e’ applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia pesche’ la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavoro, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità’ del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo” (art. 92, c0 1, lett b) – decreto legislativo n. 81/2008, obbligo sanzionato penalmente.
E’ opportuno evidenziare che, si legge ancora nella risposta del Ministero del Lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis, del d. lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), e f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.


