Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, in una delle risposte fornite nella pagina Reati Finanziari del proprio sito internet, chiarisce che le limitazioni in merito all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno. Ne deriva quindi che tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad € 1000,00 ancorché al portatore.
Il Ministero aggiunge che la natura di titolo al portatore attribuita alle citate polizze dall’art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745 laddove è previsto, tra l’altro, che “la polizza di pegno, anche se contenga l’indicazione del nome è al portatore”, incide invece sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 1.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1.


