In riferimento alla responsabilità fiscale negli appalti e’ stato introdotto, con l’approvazione di un emendamento all‘articolo 50 del Dl 69/2013 (Decreto del fare), il DURT o Documento Unico di Regolarità Tributaria in base al quale si dichiara di non avere debiti con il fisco. L’emendamento, infatti, attesta “l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso”.
L’impresa subappaltatrice dovrà presentare il DURT all’Agenzia delle Entrate in modo che l’impresa appaltatrice venga esentata dalla reponsabilità solidale nell’appalto perchè sospende il pagamento finché non viene acquisito il DURT.
Se il pagamento avviene in assenza del DURT scatta infatti la responsabilità solidale dell’appaltatore per le omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dovute dal subappaltatore.
Con le nuove regole l’appaltatore potrà quindi escludere la responsabilità solidale verificando, attraverso l’acquisizione del DURT tramite uno degli uffici provinciali dell’Agenzia Entrate, la posizione del subappaltatore e constatando la relativa regolarità con il Fisco.


