La sentenza n. 18550 della Cassazione ha affermato che, ai fini della revoca del pagamento, effettuato dall’imprenditore poi fallito entro un anno, il danno è presunto e consiste nel fatto stesso della lesione del principio della parità di trattamento dei creditori.
Al Curatore basterà soltanto provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento.


