La conversione in legge del DL “crescita e sviluppo” ha portato alcune significative modifiche alla disciplina del concordato preventivo, con particolare riferimento alla possibilità di presentare una domanda di concordato “in bianco” che non fornisca, per un limitato periodo di tempo, alcuna indicazione sull’offerta ai creditori né, soprattutto, sulla tipologia di concordato che il debitore intenderà adottare e sulle modalità della sua esecuzione.
In particolare, è stato modificato il nuovo sesto comma dell’art. 161 L. fall. (RD 267/42), che ora prevede che l’imprenditore in crisi possa depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo allegando unicamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e riservandosi di presentare successivamente la proposta ai creditori, il piano concordatario, l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.
La possibilità di proporre una domanda di concordato preventivo “in bianco” è di fondamentale importanza per l’imprenditore in crisi, perché consente un’immediata protezione del suo patrimonio per il periodo necessario all’elaborazione del piano, allo svolgimento delle trattative con i creditori e alla predisposizione della relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano da parte del professionista attestatore, evitando il rischio che il tentativo di risanamento sia pregiudicato da iniziative aggressive da parte di quei creditori che tentino di avvantaggiarsi rispetto agli altri con singole azioni esecutive o cautelari.


